Home > Altri contenuti > Accesso Civico

Accesso agli atti L.241/1990

L’accesso agli atti e ai provvedimenti formati dall’Università o dalla stessa stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Il richiedente deve indicare gli estremi del documento di cui si chiede l’accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione e comprovare l’interesse diretto, concreto ed attuale connesso all’oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato

L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici si conforma al principio di leale cooperazione istituzionale, ai sensi dell’art. 22, comma 5, della l. 241/1990.

il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato,  mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, ove l’atto sia chiaramente ascrivibile a un ufficio, lo stesso è competente ad evadere la richiesta, qualora in base alla natura del documento richiesto non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di controinteressati e sia possibile l'accoglimento immediato.

La richiesta di accesso formale può essere presentata di persona all’Ufficio Protocollo dell’Università, per via telematica alla casella istituzionale di posta elettronica certificata dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) accessoatti@ateneo.uniroma3.it, per via postale, utilizzando l’apposito modulo allegato (ALL.7) al presente Regolamento.

Il termine di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 per il riscontro della richiesta, nel caso in cui la stessa sia trasmessa a mezzo posta o presentata personalmente, decorre dalla data di acquisizione all’Ufficio protocollo dell’Università, ovvero dalla data di ricezione della PEC accessoatti@ateneo.uniroma3.it.

Nel caso l’istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente, informando per conoscenza anche l’Ufficio Relazioni con il Pubblico utilizzando l’apposito modulo allegato (ALL.8) al presente Regolamento. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Il diritto di accesso può venire esercitato di persona, mediante consultazione del documento da parte del richiedente o del delegato, alla presenza del Responsabile del procedimento o di persona dallo stesso incaricata. Il tempo di consultazione è adeguato alla natura e alla complessità del documento.

L’accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.

L’accesso ai documenti può essere limitato ad alcune parti, quando ricorre l’esigenza di differire o escludere l’accesso alle rimanenti parti dei documenti medesimi. Il responsabile del procedimento o suo delegato provvede altresì a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti e, se sensibili o giudiziari, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art.19 comma 7. 

Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.

La visualizzazione dei documenti ed il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e della quota fissa di ricerca e di visura determinato