Whistleblower
Ai sensi della legge anticorruzione, n. 190/2012, il personale dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. La disposizione non si applica ai casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.
Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Con l’espressione whistleblowing si fa riferimento alla segnalazione, intesa come manifestazione di senso civico, che contribuisce a far emergere e a prevenire situazioni che pregiudicano la buona amministrazione, l’interesse pubblico collettivo ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione.
L’Università degli Studi di Roma Tre, ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, ha istituito e disciplinato un canale interno di segnalazione, al fine di garantire la tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui sono venute a conoscenza nel contesto lavorativo di riferimento.
L’Ateneo ha predisposto un sistema informatico che consente di effettuare le suddette segnalazioni, garantendo la riservatezza dell’identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione con l’opportunità di beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione (art. 19 D. Lgs. 24/2023).
Possono presentare segnalazioni attraverso il canale interno le seguenti categorie di soggetti:
- i dipendenti dell’amministrazione;
- i lavoratori autonomi i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l’amministrazione che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l’amministrazione;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l’amministrazione;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l’amministrazione.
Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione e allo scioglimento del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico.
I comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione che possono formare oggetto di segnalazione consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
Più specificamente, con riguardo al contesto dell’Amministrazione sono da intendersi come tali:
- fatti corruttivi o illeciti che comprendono l’abuso di poteri per ottenere vantaggi privati, il cattivo funzionamento e/o l’inquinamento dell’azione amministrativa dall’esterno, favoritismi, comportamenti che contrastano con la cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità dell’amministrazione.
- fatti che comprendono anche sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno.
Non possono costituire oggetto di segnalazione doglianze di carattere personale o rivendicazioni.
La segnalazione di tali eventi, di cui i soggetti sopra indicati sono venuti a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo, ferma restando la responsabilità penale a titolo di calunnia o diffamazione, può essere effettuata attraverso il presente Servizio Segnalazioni.
La gestione del canale interno di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di Ateneo, che si avvarrà dell’ausilio dell’Ufficio anticorruzione e trasparenza.
CANALE INTERNO
Le segnalazioni potranno essere effettuate secondo le modalità previste dal D. Lgs. 24/2023, in forma scritta informatica, tramite apposita piattaforma, oppure orale attraverso un incontro con il RPCT, da richiedere tramite contatto telefonico (Tel. 06 57332281) in modo tale da garantire la riservatezza, anche tramite il ricorso a sistemi di crittografia, nel caso di utilizzo di canali informatici:
- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
È importante che nella segnalazione ci siano gli elementi utili per consentire ai suddetti soggetti di effettuare le necessarie verifiche, accertamenti e valutare la fondatezza dei fatti segnalati.
In particolare, nella segnalazione devono essere indicati:
• le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
• la descrizione del fatto;
• le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
Alla segnalazione è inoltre utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l’indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.
Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l’RPCT:
- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Se vuoi effettuare una segnalazione in forma scritta informatica attraverso il canale interno, accedi al seguente link (piattaforma) https://uniroma3.whistleblowing.it/.
Se vuoi effettuare una segnalazione in forma orale attraverso il canale interno, contatta il RPCT al numero Tel. +39 06 57332281
CANALE ESTERNO ANAC
Oltre al canale interno di segnalazione, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, se al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 24/2023 e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Nell’ambito della gestione del canale di segnalazione esterna, l’ANAC rilascia, alla persona segnalante, avviso del ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell’identità della persona segnalante;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolge l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- fornisce riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunica alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
Se, in presenza dei presupposti indicati, vuoi effettuare una segnalazione attraverso il canale esterno ANAC accedi alla pagina al link Whistleblowing - www.anticorruzione.it
Il servizio informatizzato di segnalazione, come già precisato, garantisce la tutela della riservatezza del segnalante e degli altri soggetti coinvolti nel rispetto della legge e della normativa sulla privacy, così come disciplinato nell'informativa privacy, consultabile alla pagina Privacy - Università Roma Tre (uniroma3.it) .