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Accesso Civico semplice

L’art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, nella nuova formulazione introdotta dall’art. 6 del D.lgs. n. 97/2016, ha modificato l’istituto dell’accesso civico. Ai sensi della norma citata chiunque può vigilare sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione e richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni e dati dei quali la legge preveda la pubblicazione.

L’esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione e non richiede motivazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Ai fini dell’attuazione di tale disposizioni, gli interessati presentano istanza all’Ufficio Anticorruzione ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. d) del già menzionato Decreto Legislativo, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessoatti@ateneo.uniroma3.it o tramite posta elettronica all’indirizzo mail ufficio.anticorruzione@uniroma3.it.  

L’istanza deve essere presentata utilizzando il modulo dellallegato 1 del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi Roma Tre e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.  Nel caso in cui nell’istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne dà tempestivamente comunicazione all’istante.  In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla ricezione da parte dell’Università dell’istanza regolarizzata e completa. 

L’Università, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT entro lo stesso termine comunica all’interessato l’avvenuta pubblicazione con l’indicazione del collegamento ipertestuale.  Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale. In caso di ritardo o mancata risposta, l’interessato può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo, tramite la compilazione del modulo dell’allegato 2 del Regolamento citato da inviare all’indirizzo di posta elettronica certificata anticorruzione@ateneo.uniroma3.it, che, accertata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza.