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Statuto dell'Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo
Articolo 1
È istituita una Associazione denominata «Associazione Italiana di Studi del Sud-Est Europeo», in seguito chiamata Associazione.
L'Associazione costituisce il Comitato italiano dell'Association Internationale d'études du Sud-est européen (A.I.E.S.E.E.).
Articolo 2
L'Associazione ha la sua sede in Roma, presso il Dipartimento di Studi internazionali dell'Università Roma Tre, via Gabriello Chiabrera 199 – 00145.
Articolo 3
L'Associazione si propone di promuovere gli studi del Sud-est europeo nei settori delle scienze umanistiche ed economico-politico-sociali e di favorire gli scambi scientifici internazionali in tutte le loro forme relativamente a tali settori.
Articolo 4
L'Associazione opera in collaborazione con altre istituzioni, specialmente scientifiche e culturali, esistenti in Italia e all'estero che direttamente o indirettamente siano interessate ai medesimi campi di studio.
Articolo 5
Gli organi dell'Associazione sono il Presidente, i due Vice-Presidenti, il Segretario, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, i due Vice-Presidenti e il Segretario.
Articolo 6
Della Associazione possono far parte: a) docenti universitari e studiosi italiani che svolgano attività scientifica; b) docenti universitari e studiosi stranieri purché svolgano attività scientifica in Italia; c) istituzioni scientifiche direttamente o indirettamente interessate al settore di studi di cui all'art. 3.
Il Consiglio Direttivo prende in esame e si pronuncia sulle domande di ammissione pervenute. La presentazione e la discussione delle domande di ammissione può avvenire anche in sede di Assemblea, ferme restando le prerogative del Consiglio Direttivo.
Articolo 7
L'Associazione si impegna a versare la quota annuale stabilita dalla Association Internationale d'études du sud-est européen in base alle regole vigenti.
Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota annuale dovuta da ciascun membro dell'Associazione.
Contributi o donazioni sono accettati dalla Associazione su approvazione del Consiglio direttivo.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo si occupa dello svolgimento delle attività dell'Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno.
Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei soci della Associazione almeno ogni due anni.
L'Assemblea dei soci sarà convocata dal Presidente anche su richiesta scritta di almeno dieci membri dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina un rappresentante e un sostituto in seno al Comité International dell'Association Internationale d'études du sud-est européen (A.I.E.S.E.E.).
Articolo 9
L'Assemblea elegge a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta e con votazioni separate, le singole cariche del Consiglio Direttivo e i componenti del Collegio dei Revisori. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno i due terzi dei soci. In seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Ciascun socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio dell'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori durano in carica per il periodo compreso tra due successivi Congressi internazionali dell'A.I.E.S.E.E.
Articolo 10
Il Presidente è tenuto a fare una relazione alle riunioni della Assemblea sulle attività e sui programmi della Associazione.
Le decisioni riguardanti l'attuazione del programma sono prese dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta.
Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne convoca e presiede le riunioni; presiede inoltre le riunioni del Consiglio Direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni; in caso di sua assenza o impedimento, ne esercita le funzioni il Vice-Presidente anziano.
Articolo 11
Il Segretario assicura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo, delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e il disbrigo delle pratiche occorrenti. Svolge le funzioni di tesoriere dell'Associazione ed è responsabile del sito web dell'Associazione.
Articolo 12
Il Collegio dei Revisori procede ogni anno alla verifica della gestione finanziaria presentata dal Segretario.
Articolo 13
Lo Statuto può essere modificato su decisione della maggioranza assoluta dell'Assemblea.
Articolo 14
Lo scioglimento dell'Associazione è disposto dall'Assemblea con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore che prenderà in esame la situazione finanziaria ed eventualmente devolverà il patrimonio della Associazione ad Istituzioni scientifiche designate dal Consiglio stesso.