L'Associazione Astril


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede 1. E’ costituita l’Associazione denominata “Associazione Studi e Ricerche Interdisciplinari sul Lavoro” (ASTRIL) - d’ora in poi “Associazione” - con sede in Roma, via Silvio D’Amico 77 , presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Tre. 2. L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art. 2. 3. E’ fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati, in forme dirette, indirette o differite. L’eventuale avanzo di gestione è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali di cui al successivo art. 2. Art. 2 - Scopi e attività 1. L’Associazione è apolitica e apartitica fondata sulla partecipazione a carattere volontario e democratico degli associati. 2. L’Associazione si prefigge di promuovere lo studio e l’approfondimento della materia del Lavoro in chiave interdisciplinare grazie all’apporto di competenze diverse: economiche, organizzative, giuridiche, formative, di ambito accademico, istituzionale, operativo. Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione, in particolare: a) programma e organizza attività convegnistiche, seminariali e formative; b) programma e organizza attività di ricerca scientifica e di consulenza a terzi; c) fornisce un supporto consultivo per la programmazione didattica dei corsi di laurea specialistica e dei corsi “post lauream” con la funzione di favorire la massima aderenza dei contenuti formativi ai fabbisogni provenienti dal mondo produttivo, pubblico e privato. 3. Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione produce materiale scientifico (saggi, ricerche, raccolte di documentazione), con lo scopo di sistematizzare e divulgare detta attività e può dotarsi di una propria collana di pubblicazioni. 4. L’Associazione potrà svolgere qualunque attività affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni contrattuali utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti al presente statuto. Art. 3 - Risorse economiche 1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative annuali il cui importo è determinato dal Consiglio Direttivo; b) contributi degli aderenti e di privati; c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali; d) donazioni e lasciti testamentari; e) entrate patrimoniali; f) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi. 2. Il fondo comune, costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve o il capitale durante la vita dell’Associazione, salvo la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 3. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. 4. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati. Art. 4 - Soci 1. I soci si dividono in: a) soci fondatori, che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione; b) soci ordinari; c) soci sostenitori. Le diverse denominazioni dei soci non comportano obblighi o diritti differenti, fatta salva la diversa quota associativa per i soci sostenitori. 2. Il numero degli aderenti è illimitato; possono aderire all’Associazione soggetti pubblici o privati, in forma individuale o collettiva, senza discriminazione razziale, religiosa, ideologica o politica che, in ragione della propria qualificazione scientifica o professionale, abbiano un particolare interesse per le attività dell’Associazione. 3. L’ingresso di nuovi soci successivo alla costituzione non comporta cambiamenti nell’atto costitutivo. Art. 5 - Soci Fondatori I soci fondatori dell’Associazione sono: Giuditta Alessandrini (Università Roma Tre) Alessandro Brignone (FIEG – Università Roma Tre) Silvia Ciucciovino (Università dell’Aquila e Università Roma Tre) Mario D’Ambrosio (AIDP) Sebastiano Fadda (Università Roma Tre) Franco Liso (Università Sapienza) Arturo Maresca (Università Sapienza) Angelo Pandolfo (Università Sapienza) Paolo Piacentini (Università Sapienza) Roberto Romei (Università Roma Tre) Pasquale Tridico (Università di Roma Tre) Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci 1. L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, su proposta di almeno due soci. All’atto della domanda il socio deve essere messo al corrente di eventuali regolamenti interni che accetta e si impegna a rispettare. 2. I nuovi soci vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni devono essere motivate. 3. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, successivamente al versamento della quota associativa da parte di questi ultimi. 4. La qualità di socio non è trasmissibile; si perde per recesso, esclusione o decesso. 5. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo. 6. L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri per: a) mancato versamento della quota associativa di cui all’art. 3 per un anno; b) comportamenti contrastanti con gli scopi dell’Associazione, tali peraltro da arrecare danni morali o immateriali allo stesso; c) persistenti violazioni degli obblighi statutari o inadempimento di impegni operativi assunti verso l’Associazione; d) perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione. 7. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di appellarsi all’Assemblea degli associati, la quale potrà confermare o mutare la decisione del Consiglio Direttivo. La sentenza dell’Assemblea è inappellabile. 8. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Art. 7 - Doveri e diritti dei soci 1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto di alcune regole. In particolare ai soci è richiesto: a) di osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) di mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri associati e dell’Associazione stessa; c) di versare con regolarità la quota associativa. 2. I soci hanno diritto: a) di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione; b) di partecipare all’Assemblea con diritto di voto; c) di accedere alle cariche associative. 3. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà del’Associazione. Art. 8 - Organi dell’Associazione 1. Sono organi del’Associazione: a) L’Assemblea dei soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente. d) La Consulta degli Esperti 2. Le cariche associative sono elettive. Vengono ricoperte a titolo gratuito; ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute. Art. 9 - L’Assemblea dei soci 1. L’Assemblea è composta dall’intera collettività dei soci, i quali hanno diritto a partecipare all’Assemblea sia ordinaria che straordinaria. Ciascun socio, persona fisica o entità collettiva, dispone di un voto. 2. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo per l’anno in corso. 3. L’Assemblea può altresì essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e in regola con i versamenti delle quote sociali. 4. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata, con indicazione del giorno e dell’ora di convocazione, con lettera (anche per posta elettronica) a ciascun socio, almeno quindici giorni prima della convocazione. La comunicazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare. 5. In assenza di convocazione o in caso di convocazione irregolare, l’Assemblea sarà validamente costituita qualora siano presenti tutti i soci. 6. Le riunioni dell’assemblea sono valide in unica convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti. 7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente. Spetta al Segretario accertare l’identità e il diritto di partecipazione all’Assemblea dei soci. 8. Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta. La stessa persona non può rappresentare più di n. 2 (due) soci oltre a se stesso. 9. All’Assemblea spettano i seguenti compiti: a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi; b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo tra i soci stessi; c) fornire al Consiglio Direttivo indicazioni in merito alle attività dell’Associazione. 10. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. 11. Lo svolgimento dell’Assemblea e le deliberazioni devono risultare da un verbale. Art. 10 - Il Consiglio Direttivo 1. Il Consiglio Direttivo è l’organo che promuove e coordina le attività dell’Associazione. 2. E’ formato da n. 5 membri, fra cui si distinguono il Presidente e il Segretario. I membri sono nominati dall’Assemblea dei soci tra i soci medesimi. 3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo opera collegialmente ed agisce secondo il principio della maggioranza. 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio Direttivo; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. 5. Al Consiglio Direttivo spetta di: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e la realizzazione dei programmi delle attività; b) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sulle esclusioni dei soci; c) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione non spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa dei soci; d) redigere i regolamenti interni e i progetti per l’impiego del residuo di bilancio; e) redigere il bilancio consuntivo e sottoporlo all’approvazione della Assemblea dei soci. 6. Il Consiglio Direttivo deve svolgere la propria attività in relazione a quanto stabilisce l’atto costitutivo: lo scopo dell’ente e l’interesse concreto dell’Associazione sono i principi ispiratori del comportamento del Consiglio, il quale è responsabile nei confronti dell’Associazione stessa.. 7. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Il Consiglio assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti. 9. Per il primo anno di vita dell’Associazione il Consiglio Direttivo è costituito da tutti i soci fondatori. Art. 11 - Il Presidente 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, e tale carica è conferita per 3 (tre) anni ed è rieleggibile; il Presidente ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei soci. 2. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Assemblea di fronte ai terzi e sta in giudizio per essa. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni spettano al membro più anziano. Art. 12 - La Consulta degli Esperti 1. La Consulta degli Esperti è l’organo che fornisce pareri, suggerimenti, supporto culturale e scientifico all’Associazione. 2. La Consulta degli Esperti è costituita da soggetti individuali o collettivi, pubblici o privati nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due soci. Art. 13 - Modifica dello Statuto 1. La modifica dello Statuto è deliberata dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci intervenuti. Art. 14 - Norma Finale 1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, con la maggioranza dei quattro quinti dei soci intervenuti. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina i liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori sceglieranno l’Associazione con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 14 – Rinvio 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo. Letto, approvato, sottoscritto ------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTUALE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE: PROF. ENRICO SERGIO LEVRERO

CONSIGLIO DIRETTIVO: SILVIA CIUCCIOVINO
                                          SEBASTIANO FADDA
                                          ENRICO SERGIO LEVRERO
                                          PAOLO PIACENTINI
                                          PASQUALE TRIDICO
                                          LEONELLO TRONTI