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Amministrazione trasparente

Accesso Civico generalizzato

L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere indirizzata all’Università - Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e può essere presentata personalmente all’Ufficio Protocollo dell’Ateneo, o inviata a mezzo raccomandata AR all’ URP o inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessoatti@ateneo.uniroma3.it.

L’istanza trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall’art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il “Codice dell’amministrazione digitale” tramite posta elettronica semplice è valida qualora rispetti una delle seguenti formalità: a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato; b) sottoscritta con firma autografa e presentata unitamente alla copia del documento d’identità;

Laddove la richiesta di accesso generalizzato non sia sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L’istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata registrata all’Ufficio Protocollo, ovvero nel giorno in cui è registrata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico pervenendo a mezzo raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo accessoatti@ateneo.uniroma3.it.L’istanza è presentata preferibilmente utilizzando il modulo dell’allegato 3 del “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall’Università degli Studi Roma Tre e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.

L’istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.

Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza come da modalità indicate nell’art. 5 co. 3, salvo i casi di sospensione dei termini di cui agli articoli 10 e 11.

23/11/24