Si segnala che l'art. 6 del D.Lgs 119/2011 ha modificato l'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave disponendo per il dipendente la possibilità di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti di coniuge o affine entro il primo grado ovvero entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
La norma ha altresì previsto che il dipendente che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 dell'art. 33 della L. 104/1992 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, debba attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
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