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Festa Nazionale del 17 marzo 2011

Il Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2011 ha approvato il decreto-legge che assicura la dovuta solennitą e la massima partecipazione dei cittadini alle celebrazioni del 17 marzo, gią dichiarato festa nazionale (art.7 bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64), confermando che la giornata sarą festiva a tutti gli effetti previsti dalla legge.

 


DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2011, n. 5
Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 201

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2011, n. 44)


Il Presidente della Repubblica


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, che ha dichiarato festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150° anniversario della proclamazione dell'Unitą d'Italia;
Ritenuta la straordinaria necessitą ed urgenza di assicurare la dovuta solennitą e la massima partecipazione dei cittadini dichiarando il 17 marzo 2011 giorno festivo a tutti gli effetti civili, senza peraltro che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e a carico delle imprese private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca;
EMANA

il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. Limitatamente all'anno 2011, il giorno 17 marzo e' considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
2. Al fine di evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private, derivanti da quanto disposto nel comma 1, per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festivitą soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unitą d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarą presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 2011

NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universitą e della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Alfano