Associazione di Storia multimediale
Statuto
ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita in Roma, l’associazione denominata “Associazione
di storia multimediale” (di seguito indicata “Associazione”),
patrocinata dal Master in Storia e Storiografia multimediale dell’Università
degli Studi Roma Tre.
L’Associazione ha sede legale in Roma, Via Ostiense 236 presso la sede
del Master in Storia e Storiografia Multimediale.
ART. 2 – SCOPO
L’Associazione, apartitica ed aconfessionale, persegue finalità
culturali, senza scopo di lucro.
A tal fine, l’Associazione può:
• favorire i rapporti e l’interscambio culturale tra gli esperti
in Storia e Storiografia multimediale, nonché sviluppare le relazioni
tra questi, l’Università ed il mondo del lavoro;
• promuovere l’immagine degli specializzati in Storia e Storiografia
multimediale, nonché la loro preparazione professionale e culturale;
• collaborare con l’Università, nelle sue componenti accademiche
e studentesche, per realizzare una migliore formazione degli specializzati,
dei laureati e degli studenti;
• realizzare produzioni editoriali e audiovisive;
• creare eventi culturali di vario genere;
• realizzare corsi di formazione in presenza e a distanza per i docenti
e studenti, in discipline storiche utilizzando tecnologie multimediali;
• svolgere iniziative per favorire l’inserimento ed il successo
dei Soci nel mondo del lavoro;
• realizzare iniziative culturali, artistiche, ricreative, sportive e
professionali per i Soci;
• organizzare viaggi e scambi culturali in Italia e all’estero,
con particolare riguardo all’interscambio di esperienze e professionalità
con gli esperti di altri Paesi.
L’Associazione, anche stipulando convenzioni, può svolgere la sua
attività in collaborazione, con qualsiasi altra istituzione, pubblica
o privata, prima fra tutte il Master in Storia e Storiografia multimediale,
nell’ambito degli scopi statutari. L’Associazione potrà altresì,
previa approvazione del Consiglio del Master, in qualità di Ente patrocinante,
associarsi con altre istituzioni.
ART. 3 – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata.
ART. 4 – SOCI
Possono partecipare all’Associazione, quali Soci ordinari, coloro che
abbiano conseguito un titolo post laurea in Storia e Storiografia multimediale
o abbiano svolto attività di docenza in corsi di Storia multimediale.
Per essere ammessi all’Associazione occorre presentare domanda di adesione
al Consiglio Direttivo e dopo l’accettazione di tale domanda pagare la
quota annuale.
Fanno parte dell’Associazione – quali Soci onorari – le persone
fisiche, anche non laureate, le quali abbiano contribuito allo sviluppo culturale
dell’Associazione; nonché – quali Soci benemeriti –
le persone e gli enti, pubblici o privati, che abbiano contribuito in misura
rilevante al rafforzamento patrimoniale dell’Associazione.
I Soci onorari e benemeriti sono designati dal Consiglio direttivo, con apposita
delibera, su proposta del Presidente o della maggioranza qualificata del Consiglio
direttivo.
Non potranno essere designati più di tre soci onorari ogni anno.
Sono previsti, inoltre, degli uditori i quali pur senza diritto di voto, possono
partecipare all’Assemblea e al dibattito. Sono ammessi come uditori gli
iscritti al Master in Storia e Storiografia multimediale non ancora diplomati.
Tutti i Soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell’Associazione,
con l’unica esclusione dell’obbligo di versamento della quota associativa
annua per i soci onorari.
ART. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI
Ogni Socio può recedere dall’Associazione, previa comunicazione
per iscritto al Consiglio direttivo, con obbligo di corrispondere i contributi
per l’anno in corso al momento del recesso.
Il Socio è escluso di diritto in caso di morosità nel pagamento
delle quote associative, con decorrenza dall’anno successivo a quello
del mancato versamento.
Il Socio può essere escluso per gravi motivi, con delibera del Consiglio
direttivo, dopo aver ascoltato le ragioni dell’interessato. Avverso all’esclusione,
il Socio può ricorrere entro trenta giorni al Consiglio direttivo.
I soci receduti od esclusi non possono ripetere i contributi versati ovvero
vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
ART. 6 –
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono costituiti da:
• Assemblea dei soci;
• Presidente e Vicepresidente;
• Consiglio direttivo;
• Tesoriere.
Tutti gli incarichi negli organi dell’Associazione, sono svolti dai soci
a titolo gratuito, con rimborso solo delle spese sostenute per l’incarico
affidato.
ART. 7 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci e può essere ordinaria
o straordinaria.
Essa si riunisce presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia,
ed è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente
e in caso di assenza anche di quest’ultimo dal componente del Consiglio
direttivo più anziano di età.
Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun Socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro Socio,
purché non sia membro del Consiglio direttivo.
Nessun Socio può rappresentare più di cinque soci.
Nel caso il numero totale dei Soci iscritti sia inferiore o uguale a 100, le
deleghe affidate a ciascun Socio non possono essere superiori a tre.
ART. 8 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno
dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo e del budget per l’esercizio
in corso.
Essa è, altresì, convocata per l’elezione degli organi sociali
e, ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando
gliene sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati, con
l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea, inoltre, può essere convocata, in sede straordinaria,
per deliberare le modifiche dello statuto, gli atti di disposizione dell’eventuale
patrimonio immobiliare dell’Associazione ovvero lo scioglimento dell’Associazione.
La convocazione delle assemblee è fatta mediante comunicazione inviata
con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo telematico legalmente riconosciuto,
a ciascuno dei Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione,
con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
I compiti dell’Assemblea sono:
a) Eleggere il Presidente;
b) determinare il contributo annuale dei Soci con delibera da adottare entro
il mese di novembre di ogni anno e valida per l’anno successivo;
c) deliberare sulle domande di ammissione;
d) elaborare proposte per il raggiungimento degli scopi sociali.
ART. 9 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale dall’Associazione nei confronti
dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento è sostituito dal vicepresidente
nominato ai sensi de successivo art. 10.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i Soci per un periodo
di tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutivamente.
Il Presidente può eleggere un Segretario che resterà in carica
per il periodo in cui è in carica il Presidente stesso.
ART. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio è composto da
a) il Presidente e il Vicepresidente;
b) due consiglieri designati dal Consiglio del Master;
c) da non più di 3 consiglieri eletti (sulla base di un apposito regolamento
approvato dall’assemblea) tra i Soci dell’Assemblea.
Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed è rieleggibile per
una sola volta consecutivamente; esso nomina tra i suoi membri il segretario.
Esso ha il compito di:
a) istruire pratiche di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;
b) predisporre il bilancio consuntivo ed il budget, nonché la relazione
sull’andamento dell’Associazione da presentare annualmente all’Assemblea;
c) proporre iniziative ed elaborare le proposte emerse dall’Assemblea
e approvare le iniziative volte a realizzare lo scopo sociale;
d) curare i rapporti tra Associazione, Università ed altri enti o soggetti;
e) promuovere le pubbliche relazioni e i rapporti con la stampa;
f) nominare collaboratori;
g) eleggere il Vicepresidente e il Tesoriere;
h) convocare l’Assemblea;
i) autorizzare il Presidente a costituirsi in giudizio, nominando il legale
della Associazione.
Il Consiglio deve essere convocato almeno tre volte all’anno ed ogni qual
volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta
dalla maggioranza dei suoi membri.
La convocazione delle riunioni del Consiglio direttivo è fatta mediante
lettera raccomandata o a mezzo telematico o fax, a ciascuno dei Consiglieri
almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con l’indicazione
degli argomenti all’ordine del giorno.
In mancanza di convocazione, la riunione del Consiglio direttivo è comunque
valida quando sono presenti tutti i Consiglieri; in tal caso, ciascuno dei Consiglieri
può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non
essere sufficientemente informato.
Le delibere sono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
ART. 11 – PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) le quote associative;
b) i contributi, le donazioni ed i lasciti di soggetti pubblici e privati che
vogliano contribuire all’attività dell’Associazione;
c) i beni mobili ed immobili acquistati dall’Associazione ovvero ad essa
donati o devoluti;
d) i proventi dei precedenti beni e le eventuali entrate acquisite nello svolgimento
dell’attività.
ART. 12 – ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale ha durata annuale e coincide con l’anno solare.
ART.13 – IMMODIFICABILITA’ DELLO SCOPO SOCIALE
L’articolo 2 comma 1 dello scopo sociale non può essere modificato.
ART. 14 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni residui della liquidazione
dovranno essere devoluti all’Università, che dovrà utilizzarli
per iniziative analoghe a quelle dell’Associazione o in borse di studio
per studenti di Roma Tre di ogni livello.
ART. 15 – REGIME FISCALE
L’Associazione, non avendo fine di lucro, neppure indiretto, costituisce
un ente non commerciale ai fini dell’imposizione tributaria.
L’Associazione è costituita per le finalità di cui all’art.
3 del DPR 26 ottobre 1972 n. 637 e all’art. 25 lettera c) del DPR 26 ottobre
1972 n.643.
ART. 16 – CLAUSOLA FINALE
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del
Codice Civile.
Coloro che si volessero iscrivere all'Associazione possono compilare e spedire il modulo all'indirizzo e-mail: pcelozzi@uniroma3.it.
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