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Regolamento del Dipartimento di S.S.G.A. (approvato dal Consiglio di Dipartimento del 21/6/2005 - emanato con D.R. n. 78 del 12/12/2005)
ART. 1. FINALITA’ DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento definisce la natura e gli organi, nonché le relative competenze, del Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici, disciplinandone il funzionamento e le procedure, nel rispetto dello Statuto dell’Università Roma Tre e del Regolamento generale di Ateneo.
ART. 2. GENERALITA’ 1. Il Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici dell’Università degli Studi Roma Tre, istituito con Decreto Rettorale del 29.03.1993 (modificato dal D.R. n. 1002 del 20.11.1996 e dal D.R. n. 121 del 08.01.1997), promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica, di alta formazione alla ricerca e di supporto alla didattica nell’ambito degli studi storici e geografici, relativamente all’età medievale, moderna e contemporanea, con attenzione alle tematiche trasversali ed interdisciplinari e, in particolare, alla dimensione antropologica, nonché alle questioni teoriche e metodologiche proprie delle scienze storiche e geografiche. 2. I settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento sono elencati nell’allegata Tabella A. 3. Il Dipartimento garantisce il rispetto dell’autonomia di ogni singolo studioso ad esso afferente e il suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell’Università. 4. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile, secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione la finanza e la contabilità. 5. In particolare il Dipartimento: a) predispone annualmente progetti, programmi e attività scientifiche per promuovere e sostenere lo sviluppo e il potenziamento della ricerca, in dimensione nazionale e internazionale; b) predispone annualmente le richieste di spazi e finanziamenti nonché dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale; c) formula proposte al Senato Accademico per l’attivazione di Corsi di dottorato di ricerca o Scuole dottorali, ed è responsabile delle relative attività formative, rendendo disponibile ai Collegi dei docenti dei Dottorati e delle Scuole dottorali che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento l’accesso ai mezzi e alle attrezzature necessarie; d) fornisce supporto alle attività dei Corsi di studio afferenti ai Collegi didattici della Facoltà di Lettere e Filosofia, in ragione delle proprie risorse e competenze, collaborando con essi soprattutto per accrescere e rendere maggiormente visibile la relazione tra ricerca e didattica; d) formula proposte alla Facoltà in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alla destinazione e alla modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; e) dà pareri in ordine alle chiamate dei docenti da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza; f) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con Enti esterni, pubblici e privati; g) svolge inoltre tutte le attività e le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. 6. Nel Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici è presente una sezione di Scienze geografiche e cartografiche. 7. Nel Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici sono costituiti i seguenti laboratori: Laboratorio geocartografico; Laboratorio multimediale di storia, con annessa Videoteca. La gestione, l’accesso e la fruizione di tali Laboratori sono disciplinati da appositi regolamenti.
ART. 3. AFFERENZE 1. Al Dipartimento afferiscono i professori di I e II fascia, di ruolo e fuori ruolo, e i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari di pertinenza e impegnati nelle attività didattiche connesse alle finalità del Dipartimento stesso, che abbiano esercitato l’opzione di afferenza secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento generale d’Ateneo. 2. L’elenco dei docenti che attualmente afferiscono al Dipartimento risulta dalla Tabella B allegata al presente Regolamento.
ART. 4. ORGANI DEL DIPARTIMENTO Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.
ART. 5. CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di I e II fascia di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché da una rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso il Dipartimento, una rappresentanza degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento e una rappresentanza degli studiosi che vi svolgono attività di ricerca in qualità di borsisti post-dottorato o di titolari di assegni di ricerca. Partecipa altresì al Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e con voto consultivo, il Segretario Amministrativo del Dipartimento. A seguito di invito del Direttore, e previo parere favorevole della Giunta, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Dipartimento, limitatamente all’esame di argomenti iscritti all’ordine del giorno che siano di loro competenza e senza diritto di voto, esperti e collaboratori interni ed esterni del Dipartimento. 2. La rappresentanza del personale T.A.B. nel Consiglio di Dipartimento è definita in ragione di uno ogni tre per ciascuna area funzionale. La rappresentanza dei dottorandi di ricerca è definita in ragione di uno per ciascun dottorato. La rappresentanza di borsisti post-dottorato e di assegnisti di ricerca è costituita da una singola unità purché gli aventi diritto all’elettorato siano in numero non inferiore a tre. Altrimenti dottorandi, borsisti post-dottorato e assegnasti di ricerca costituiscono un unico collegio elettorale e votano su una lista unitaria di candidature. 3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma precedente sono indette dal Direttore del Dipartimento, con convocazione scritta a tutti gli aventi diritto, nei due mesi precedenti la scadenza. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30 % degli aventi diritto. Il Seggio elettorale ha sede nel Dipartimento ed è costituito da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti dal Consiglio di Dipartimento tra i componenti del Consiglio stesso e tra i componenti del personale T.A.B. in servizio presso il Dipartimento, nonché tra i dottorandi, borsisti post-dottorato e assegnisti di ricerca, che abbiano rinunciato espressamente alla candidatura. Gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono certificati dalla Divisione del Personale e dalla Divisione AA.GG. Alla chiusura delle operazioni di voto, il Seggio ne redige il verbale, indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero delle preferenze espresse e il numero dei voti riportati da ciascun candidato. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio, nel caso del personale T.A.B., o gli iscritti da minor tempo ai Corsi di dottorato di ricerca o titolari da minor tempo di borse post-dottorato e assegni di ricerca; in caso di ulteriore parità prevale il più anziano di età. 4. I rappresentanti del personale T.A.B. durano in carica quattro anni; i rappresentanti dei dottorandi, borsisti post-dottorato e assegnisti di ricerca durano in carica due anni. Nel caso di interruzione anticipata del mandato subentra il primo dei non eletti per il restante periodo del mandato interrotto.
ART. 6. FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO 1. Ai fini di cui all’art. 2 del presente regolamento, il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti funzioni: a) predispone progetti e programmi di ricerca, attività scientifiche e ogni altra propria attività istituzionale per promuovere e sostenere lo sviluppo e il potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, formulando annualmente le conseguenti richieste di finanziamenti e di spazi, nonché di assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale T.A.B.; b) formula proposte al Senato Accademico per l’attivazione di Corsi di dottorato di ricerca o Scuole dottorali, ed è responsabile delle relative attività formative; c) definisce il supporto alle attività dei Corsi di studio afferenti ai Collegi didattici della Facoltà di Lettere e Filosofia, in ragione delle proprie risorse e competenze, coordinando l’utilizzazione delle strutture e dei servizi di supporto alla didattica di cui il Dipartimento dispone; offre supporto ai fini della preparazione degli elaborati finali previsti dagli ordinamenti dei Corsi di studio nell’ambito dei settori scientifici rappresentati nel Dipartimento nonché contribuisce all’espletamento di eventuali periodi di tirocinio; d) formula proposte alla Facoltà in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alla destinazione e alla modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; e) dà pareri in ordine alle chiamate dei docenti da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di propria pertinenza; f) esprime, su richiesta dei Collegi didattici o dei Corsi di studio, pareri per il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti; g) delibera circa lo svolgimento di specifiche attività di ricerca e di consulenza nonché di attività di qualificazione e riqualificazione professionale di alta specializzazione o attività di educazione permanente ad alto contenuto formativo, da realizzarsi tramite contratti e convenzioni stipulati con Enti esterni, pubblici e privati. 2. Il Consiglio di Dipartimento, inoltre: a) definisce, qualora ne venga richiesto e in ragione delle proprie risorse e competenze, le modalità di supporto ai Master di I e II livello attivi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia; b) delibera sul fine e sulle modalità di collaborazione con Corsi di dottorato di ricerca, Scuole di specializzazione, Master e Corsi di perfezionamento attivi presso qualsiasi Facoltà o Dipartimento dell’Ateneo, i cui ordinamenti prevedano corsi di discipline di propria competenza o affini; c) formula proposte, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello Statuto, per la costituzione di Centri di ricerca interdipartimentali e interuniversitari e di Centri di servizi interdipartimentali, ovvero esprime parere obbligatorio ai competenti Organi di Ateneo circa le proposte di costituzione di Centri di servizi interdipartimentali ai quali i settori scientifici rappresentati nel Dipartimento siano interessati. d) promuove e attiva collaborazioni con altre Università e con istituzioni scientifiche sia nazionali che internazionali, anche con l’attivazione di consorzi nonché la stipula di contratti e/o convenzioni in conformità con le disposizioni regolamentari dell’Ateneo; e) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collaborazioni e collegamenti con analoghe strutture, universitarie ed extrauniversitarie, in Italia e all’estero; f) favorisce la pubblicazione e la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche anche tramite informazioni pubblicate sul proprio sito web ed edizioni on-line; g) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati dall’Ateneo al Dipartimento per le sue attività istituzionali, di ricerca, e per il funzionamento, nonché per l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione; in particolare, ripartisce fra i docenti afferenti fondi destinati alle esigenze di ricerche individuali o di gruppo, considerando a tal fine titolo preferenziale l’impegno a tempo pieno nell’esercizio dell’attività universitaria; h) approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo insieme alle rispettive relazioni; approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio; i) approva la relazioni triennali sull’attività scientifica dei professori di I e II fascia e dei ricercatori; l) esprime pareri sulle richieste di nuove afferenze al Dipartimento.
ART. 7. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO. 1. Il Consiglio è convocato dal Direttore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti (in questo caso entro venti giorni dalla richiesta). 2. Il Consiglio va riunito almeno quattro volte l’anno in seduta ordinaria. L’ordine del giorno delle sedute del Consiglio, stabilito dal Direttore, deve essere affisso all’albo e comunicato per iscritto ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta, salvo il caso di convocazione urgente, in cui tale termine è ridotto a due giorni. 3. La validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio è disciplinata dall’art. 36 dello Statuto. 4. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo o di un suo sostituto delegato dal Consiglio. I verbali delle riunioni, letti e approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva del Consiglio, sono pubblici e custoditi presso la Segreteria del Dipartimento. Le modalità di consultazione sono regolate dall’art. 37 dello Statuto. 5. Avverso alle decisioni del Consiglio di Dipartimento lesive, a giudizio dell’interessato, del principio di libertà della ricerca, è ammesso il ricorso al Rettore entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della decisione oggetto di contestazione. Il Rettore, informato il Dipartimento interessato, si pronuncia sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio d’Amministrazione per le rispettive competenze, e tenendo conto delle eventuali controdeduzioni del Consiglio di Dipartimento.
ART. 8. VOTAZIONI 1. Ha diritto al voto ciascun componente del Consiglio di Dipartimento, fatti salvi i casi specificati nel comma seguente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 2. Il diritto di voto è regolato nel modo seguente: a) per le delibere riguardanti la destinazione, la modalità di copertura e chiamata di posti di I fascia nonché per le questioni relative alle persone degli ordinari, hanno diritto al voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di I fascia; b) per le delibere riguardanti la destinazione, la modalità di copertura e chiamata di posti di II fascia nonché per le questioni relative alle persone degli associati, hanno diritto al voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia; c) per le delibere riguardanti la destinazione, la modalità di copertura e chiamata di posti di ricercatore nonché per le questioni relative alle persone dei ricercatori, hanno diritto al voto i professori di ruolo, i professori fuori ruolo e i ricercatori. 3. Coloro che non hanno diritto di voto sulle questioni all’ordine del giorno non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale.
ART. 9. DIRETTORE 1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove le iniziative, le attività e le relazioni scientifiche del Dipartimento, predisponendo i relativi strumenti organizzativi nonché eventuali accordi o convenzioni con altre istituzioni scientifiche accreditate, pubbliche o private; vigila sull’osservanza, nell’ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli Organi accademici; esercita tutte le attribuzioni che gli sono assegnate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 2. Le elezioni del Direttore sono regolate in ottemperanza dell’art. 34 dello Statuto. In particolare: a) il Direttore è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo che abbiano optato per il tempo pieno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa dei votanti nelle successive; b) l’elezione del Direttore è indetta dal Decano dei professori ordinari di ruolo nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato del Direttore in carica, tramite convocazione di un’apposita riunione straordinaria del Consiglio di Dipartimento. Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore sono svolte da una commissione elettorale formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti tra i componenti del Consiglio nel corso della suddetta riunione; durante tale riunione potranno essere presentate candidature e fissate eventuali ulteriori scadenze elettorali. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno il 50 % più uno degli aventi diritto. Le operazioni del seggio elettorale sono regolate in analogia con quanto disposto all’art. 5 comma 3. 3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, e dura in carica quattro anni. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del Dipartimento. 4. Il Direttore può designare, tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento, un suo Vicario, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo per periodi inferiori ai quattro mesi o delega. Ove il Direttore non provveda, la funzione vicaria è assunta dal Decano. 5. Il caso di interruzione anticipata del mandato è regolato ai sensi dell’art. 34 comma 9 dello Statuto. 6. La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Un’ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato. Il computo dei mandati ai fini della non rieleggibilità è regolato dall’art. 34 comma 10 dello Statuto. 7. Ai fini di cui all’art. 2 del presente regolamento, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone annualmente, per l’approvazione da parte del Consiglio, le richieste di finanziamento ordinario e straordinario e di assegnazione di personale tecnico, amministrativo e bibliotecario per la realizzazione del programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell’ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell’attività di supporto alla didattica, da inoltrare ai competenti Organi di governo dell’Ateneo; b) predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e l’eventuale organizzazione di Centri di studio e di Laboratori anche in comune con altri Dipartimenti dell’Università Roma Tre o di altre Università o altre istituzioni scientifiche italiane o straniere; predispone inoltre i relativi necessari strumenti organizzativi, ed eventualmente promuove convenzioni con le Università e gli Enti interessati; c) predispone le relazioni sullo stato della ricerca e sulle attività di supporto alla didattica svolte nel Dipartimento, che vengano richieste al Dipartimento dagli Organi di governo e di valutazione dell’Ateneo e nazionali; d) predispone, in collaborazione con il Segretario Amministrativo, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo del Dipartimento, corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti: 1) utilizzazione dei fondi in rapporto alle attività di ricerca e di supporto alla didattica in corso; 2) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d’anno; 3) conseguimento delle finalità preventivate nell’ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della collaborazione scientifica riguardo all’attività a carattere interdipartimentale e interuniversitario; 4) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d’esercizio; e) mette a disposizione del personale docente, nell’ambito delle risorse disponibili, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione delle tesi di dottorato di ricerca e degli elaborati finali previsti dagli ordinamenti dei Corsi di studio cui fornisce supporto; f) ai fini amministrativi, firma gli ordini relativi agli strumenti, al materiale anche bibliografico, ai lavori e a quant’altro occorre per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, fatta salva l’autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati; per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del dipartimento..
ART. 10. GIUNTA DI DIPARTIMENTO 1. La Giunta del Dipartimento è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell’esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 9. Essa è composta da due professori di I fascia, due professori di II fascia, due ricercatori e un rappresentante del personale T.A.B. ogni 10 unità di personale, oltre che dal Direttore, che la presiede e dal Segretario Amministrativo, con la funzione di segretario verbalizzante. L’eventuale Vicario del Direttore, qualora non faccia parte della Giunta, partecipa anch’egli alle riunioni della stessa con voto consultivo. 2. La Giunta viene eletta a scrutinio segreto, nell’ambito delle singole componenti, nel corso di elezioni convocate dal Direttore. Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione della Giunta sono svolte da una commissione elettorale formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti tra i componenti del Consiglio. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di una volta consecutiva. 3. La Giunta viene convocata dal Direttore, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L’ordine del giorno delle riunioni della Giunta è fissato dal Direttore e deve essere affisso all’albo del Dipartimento e comunicato per iscritto ai componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. 4. Su delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta commissioni istruttorie per l’esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di persone non appartenenti al Consiglio di Dipartimento in qualità di esperti 5. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo o di un suo sostituto delegato dalla Giunta. I verbali sono consultabili da parte dei componenti del Consiglio di Dipartimento. Per quanto di sua competenza, la Giunta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 6. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di un componente della Giunta, il Direttore indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni dal verificarsi dell’impedimento ostativo. Il mandato del nuovo eletto scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
ART. 11. SEGRETARIO AMMINISTRATIVO Il Segretario Amministrativo del Dipartimento coadiuva il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Dipartimento (con voto consultivo) e della Giunta, in entrambi gli organi con funzioni di segretario verbalizzante.
ART. 12. APPROVAZIONE, EMANAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO 1. Il Regolamento del Dipartimento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti. 2. Prima dell’emanazione, il Regolamento è trasmesso al Senato Accademico che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza, esercita il controllo di legittimità e di merito; tale controllo viene svolto nella forma di eventuale richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro sessanta giorni dalla trasmissione il Regolamento è emanato dal Rettore con proprio Decreto. 3. Il Regolamento entra in vigore sette giorni dopo la data del Decreto rettorale di emanazione.
ART. 13. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO Le modifiche al Regolamento di Dipartimento devono essere discusse, poste in votazione e approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, e seguire quindi la procedura di trasmissione al Senato Accademico e di emanazione prevista nel precedente art. 12 comma 2.
ART. 14. NORME TRANSITORIE E FINALI 1. In prima applicazione, le elezioni per l’elezione delle rappresentanze dei dottorandi di ricerca e dei borsisti post-dottorato ed assegnisti di ricerca di cui all’art. 5 commi 2 , 3 e 4 vengono indette dal Direttore entro venti giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento. 2. L’aggiornamento e le modifiche degli Allegati A e B non costituiscono modifiche del Regolamento di Dipartimento. 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento generale d’Ateneo, nonché del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
ALLEGATO 1. TABELLA A. Elenco dei settori scientifico-disciplinari di interesse del Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici L-LIN/04, Lingua e Traduzione – Lingua Francese; L-OR/10, Storia dei Paesi Islamici; M-DEA/01, Discipline Demoetnoantropologiche; M-GGR/01, Geografia; M-GGR/02, Geografia Economico-politica; M-STO/01, Storia Medievale; M-STO/02, Storia Moderna; M-STO/03, Storia dell’Europa Orientale; M-STO/04, Storia Contemporanea; M-STO/05, Storia della Scienza e delle Tecniche; M-STO/06, Storia delle Religioni; M-STO/07, Storia del Cristianesimo e delle Chiese; SECS-P/04, Storia del pensiero economico; SECS-P/12 Storia Economica; SECS-S/05, Statistica sociale; SPS/05, Storia e Istituzioni delle Americhe; SPS/06, Storia delle Relazioni Internazionali; SPS/07, Sociologia Generale.
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Dip. S.S.G.A. - Università degli Studi Roma Tre |