|
Dipartimento
(Statuto dell'Universitą degli Studi Roma Tre)
1. Il Dipartimento di Studi
Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione promuove e coordina l'attivitą scientifica, di ricerca, di
supporto all'attivitą didattica dell'Universitą e di formazione alla ricerca, nel
rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere
direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature
scientifiche dell'Universitą.
Ogni dipartimento comprende uno o pił settori di ricerca omogenei per fine o
per metodo e organizza e coordina le relative strutture. Inoltre essi propongono
al Senato Accademico, per l'approvazione, l'elenco dei settori scientifico-disciplinari
degli insegnamenti di loro competenza.
Ogni professore e ogni ricercatore dell'Universitą deve afferire ad un
dipartimento. Ai singoli professori e ricercatori č garantita la libertą di optare per
un dipartimento. Le modalitą per l'esercizio di tale opzione sono disciplinate dal
Regolamento Generale di Ateneo.
2. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e
contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilitą.
In particolare il dipartimento:
a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione,
per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di
potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di
dottorato di ricerca ed č responsabile delle relative attivitą formative;
c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature
necessarie per le attivitą dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione
alle prove finali previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di
supporto alla didattica;
e) formula proposte alle facoltą in merito ai piani di sviluppo, in relazione al
precedente art. 19, comma 2, lettere f) e g), anche in riferimento alla
destinazione e modalitą di copertura dei posti di professore di ruolo e
ricercatore;
f) dą pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei
Consigli di facoltą, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza
del dipartimento;
g) svolge anche attivitą di ricerca e di consulenza tramite contratti e
convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.
Organi del Dipartimento
Sono organi del Dipartimento:
a) il Direttore
b) il Consiglio
c) la Giunta.
Torna all'inizio... |