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REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI
STORICO-ARTISTICI,
II Regolamento del Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione disciplina il funzionamento degli organi del Dipartimento, le loro competenze e procedure, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale d'Ateneo.
I – Denominazione e DR di istituzione del Dipartimento: Finalità: Settori di ricerca II Dipartimento di studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione dell'Università di Roma Tre - d'ora in poi qui denominato "Dipartimento" - istituito con decreto rettorale del 29/3/1993, promuove e coordina le attività di ricerca, di studio e di supporto alla didattica nei settori degli studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione. Il Dipartimento organizza e gestisce le attività scientifiche, di ricerca e di supporto all'attività didattica nei settori degli studi storico-artistici, archeologici e sulla conservazione, fatte salve le competenze delle strutture dotate di autonomia previste dallo Statuto di Roma Tre e nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università. Il Dipartimento coordina ed esegue attività di ricerca e di consulenza stabilite mediante contratti o convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80 compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui all'ari. 5, secondo comma, punto 2, del presente regolamento. Il Dipartimento organizza e/o concorre all'organizzazione dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e/o .ai .corsi che esso può attivare e gestire autonomamente. II Dipartimento fornisce supporto all'attività didattica di concerto con i corsi di studio, collabora ad essa con le proprie risorse e competenze e dà pareri per il conferimento di supplenze, affidamenti e contratti, limitatamente alle discipline dei settori scientifico disciplinari di sua competenza. Il Dipartimento concorre all'eventuale sperimentazione delle nuove attività didattiche previste dall'articolo 92 del D.P.R. 382/80. II Dipartimento coordina l'utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici annessi, fornisce supporto per la frequenza agli studi, per lo svolgimento delle ricerche inerenti le tesi di laurea e di dottorato, post - dottorato e dei titolari di assegni di ricerca e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni altra attività didattica facente capo alle discipline afferenti. Il Dipartimento promuove e organizza attività scientifiche e culturali, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero e provvede alla pubblicazione periodica o alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche. 2 – Autonomia dipartimentale II Dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento Generale d'Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. 3 – Sezioni Su delibera del proprio Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in sezioni. Le eventuali sezioni dovranno essere funzionali ai programmi di ricerca in atto, e quindi possono avere una durata limitata nel tempo, fino alla conclusione dei programmi medesimi. Le sezioni non hanno autonomia amministrativa né organi di governo propri, ma possono fruire di un proprio fondo assegnato annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base di un motivato piano preventivo. Al termine di ogni anno, la sezione deve sottoporre al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte ed un piano preventivo per l'anno successivo sulla base dei quali il Consiglio di Dipartimento delibera, nel quadro della programmazione dell'attività scientifica, circa il proseguimento dell'attività di sezione.
Afferiscono al Dipartimento i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei settori di ricerca, degli insegnamenti e delle attività connesse all'art. 1 del presente Regolamento. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la libertà di optare per il Dipartimento. Le modalità per l'esercizio dell'opzione sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo. ARTICOLO 4 - Organi del Dipartimento Sono organi del dipartimento: il Consiglio, il Direttore e la Giunta. II Consiglio e la Giunta sono convocati dal Direttore o su. richiesta di almeno un quinto e un terzo dei membri. Il Consiglio si riunirà almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria.
I – Composizione II Consiglio è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, da un rappresentante del personale non docente nella proporzione di uno ogni dieci o frazione, da un rappresentante degli studenti iscritti ai Dottorati di Ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca, dei borsisti post-dottorato, dei titolari di assegni di ricerca nella stessa proporzione e dal Segretario Amministrativo con voto consultivo. II Consiglio può delegare alla Giunta di deliberare su argomenti specifici. 2 – Definizione delle rappresentanze elettive: modalità di elezione I mandati elettivi dei rappresentanti del personale tecnica-amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato, borsisti post-dottorato e titolari di assegni di ricerca decorrono dall'inizio dell'anno accademico; tali rappresentanze sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare. Le votazioni sono valide se vi abbiano partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto o, nel caso del rappresentante degli studenti borsisti e assegnisti del venti per cento; se il quorum richiesto non viene raggiunto, la votazione può essere ripetuta una sola volta. La mancata designazione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione del Consiglio. 3 – Durata del mandato La durata del mandato dei membri elettivi del Consiglio coincide con la durata del Consiglio stesso nel caso del/i rappresentante/i del personale non docente ed è annuale per il/i rappresentante/i degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato, dei borsisti post-dottorato e dei titolari di assegni di ricerca. In caso di interruzione anticipata del mandato dei membri elettivi del Consiglio vengono indette nuove elezioni limitatamente alla sostituzione dei membri suddetti; il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
In caso di
interruzione del mandato di Direttore del Dipartimento,
la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta,
rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione
di anno necessaria per far coincidere il termine del
mandato con la fine dell'anno accademico. ARTICOLO 6 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento I - Funzioni specificate dallo Statuto II Consiglio di Dipartimento a) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative; b) formula proposte al Senato Accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore; c) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con le relative richieste di personale tecnico-amministrativo, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli obiettivi; d) formula proposte ai Consigli di facoltà sulle modalità di copertura degli insegnamenti vacanti e al Senato Accademico sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore; e) è tenuto ad esprimere pareri sulle chiamate dei professori e sul conferimento delle supplenze da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico disciplinari di sua competenza; f) propone al Consiglio di Amministrazione la destinazione e le modalità di copertura dei posti di personale tecnico-amministrativo 2 - Altre funzioni, tra le quali g) propone l'attivazione di Corsi di Perfezionamento; h) fornisce docenti, competenze e strutture ai Corsi di Perfezionamento, alle Scuole di Specializzazione e a fini speciali di qualsiasi Facoltà o Dipartimento i cui Statuti prevedano corsi di discipline di sua competenza o affini; i) stipula contratti con amministrazioni e enti pubblici e soggetti privati, e fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; j) promuove ed attiva collaborazioni con altre università ed istituzioni scientifiche sia nazionali che internazionali, anche con l'attivazione e/o la stipula di consorzi, contratti e/o convenzioni; organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche. Inoltre il Consiglio di Dipartimento . . 1) detta i criteri generali per: 1 - l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili nel corso dell'anno; i criteri per l'attribuzione al personale di fondi per la ricerca assegnati al Dipartimento terranno conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno nell'esercizio dell'attività universitaria; 2 - l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione m) dà pareri in merito all'affidamento degli insegnamenti nei corsi di dottorato di ricerca; n) formula proposte preliminari per la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e di interdipartimentali di servizi ovvero esprime parere obbligatorio alla Commissione .di-Ateneo per la Sperimentazione Organizzativa e Didattica circa le proposte di costituzione di Centri di servizi interdipartimentali cui è interessato; o) approva entro il 15 giugno le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta ed il piano annuale delle ricerche; p) approva, entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo insieme alle rispettive relazioni; approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio; q) promuove rapporti con altre aree disciplinari ai fini delle iniziative comuni nel campo della ricerca e delle attività di supporto alla didattica; r) approva gli schemi dei contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per l'esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;
s) collabora
con gli Organi di governo dell'università e gli Organi
di programmazione nazionale, regionale e locale, anche
alla elaborazione e all'attuazione di programmi di
insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli
di studio previsti dalla legge, rispondenti a precise
esigenze di qualificazione e riqualificazione
professionali, di formazione di nuovi profili
professionali di alta specializzazione e
di educazione permanente. ARTICOLO 7 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento 1 - Validità delle sedute e delle deliberazioni: iscrizione su richiesta di argomenti all'ordine del giorno Le adunanze del Consiglio sono valide: a) se tutti coloro che hanno titolo a parteciparvi siano stati convocati mediante affissione all'albo e comunicazione scritta personale (anche per via telematica), contenente l'indicazione dell'ordine del giorno spedita almeno 5 giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza; b) se siano presenti la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi titolo; e) nel computo del numero legale di cui al precedente comma non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei docenti in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza, ex art. 17 D.P.R. 382/80 soltanto se intervengono all'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata. Nell'ordine del giorno devono anche essere inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un decimo e comunque non meno di quattro dei membri del Consiglio. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo del Dipartimento. Possono partecipare alle sedute del Consiglio per la discussione di argomenti iscritti all'ordine del giorno - a seguito di invito del Direttore e previo parere favorevole del Consiglio - persone che svolgono nell'ambito del Dipartimento un'attività istituzionale continuativa 2-11 Segretario del Consiglio, verbali e loro consultazione Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario. Originale del verbale deve essere inoltrata al Rettore dell'Università. La funzione di Segretario del Consiglio è assunta dal professore ordinario o straordinario più giovane in ruolo presente alla seduta. I verbali delle adunanze del Consiglio devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Gli atti del
Consiglio di Dipartimento sono pubblici e, in
particolare, devono essere affissi all'albo del
Dipartimento il bilancio preventivo e il conto
consuntivo. ARTICOLO 8 - Votazioni del Consiglio I - Diritto di voto II diritto di voto è regolato nel modo seguente: - per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia; - per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo;
- per le
delibere che riguardano i ricercatori, hanno diritto di
voto solo i professori di ruolo, fuori ruolo e i
ricercatori. ARTICOLO 9 - Direttore I - Funzioni. II Direttore rappresenta il Dipartimento e presiede la Giunta. Il Direttore cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Dipartimento, tiene i rapporti con gli organi accademici e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti. Ai fini di cui all'articolo 2 del presente regolamento il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni: a) predispone annualmente, per inoltrarle al Consiglio di Aniministrazione, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo del Dipartimento e di potenziamento delle sue attività istituzionali; b) propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche di comune con altri Dipartimenti di Università italiane o straniere o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche e con altre istituzioni scientifiche, nonché predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati; e) predispone entro il 30 novembre il bilancio preventivo ed entro il 15 marzo il conto consuntivo corredati da una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti: 1 - utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento; 2 - eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno; 3 - conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale o interuniversitaria; 4 - risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio; d) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione e le ricerche inerenti le tesi di laurea, di dottorato, di post - dottorato e dei titolari di assegni di ricerca. e) ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca o dei singoli ricercatori nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati. 2 - Elezione del Direttore: indizione delle elezioni: modalità delle elezioni Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato con decreto del Rettore. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive. All'atto della propria elezione, il Direttore attribuisce la delega per la propria sostituzione temporanea in caso di assenza o impedimento prolungato ad un professore di ruolo membro del Consiglio. Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di Direttore di Dipartimento sono indette le elezioni da parte del decano dei professori di ruolo del Dipartimento II mandato del Direttore decorre dall'inizio dell'anno accademico. 3 - Durata della carica, limitazioni e rieleggibilità: interruzione del mandato II mandato del Direttore ha la durata di quattro anni. Gli eletti alla carica di Direttore di Dipartimento devono essere a regime di impegno a tempo pieno. Gli eletti a tale carica devono mantenere il regime di impegno a tempo pieno, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato. La funzione di Direttore di Dipartimento non può essere svolta per più di due mandati consecutivi. Una ulteriore elezione è disciplinata dal DR 2478 del 22.11.2007. In caso di interruzione del mandato di Direttore di Dipartimento, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo Statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il termine del mandato con la fine dell'anno accademico. 4 - Eventuali deleghe . In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Direttore sono assunte dal professore di ruolo che ha ricevuto la delega di sostituto.
Nei casi in cui
il Direttore si dimetta o cessi di far parte del
Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore ai
quattro mesi, il decano dei professori di ruolo del
Dipartimento indice le elezioni per la designazione del
nuovo Direttore. ARTICOLO 10 - Giunta di Dipartimento 1 - Composizione: Definizione della rappresentanza paritetica delle categorie dei docenti e della rappresentanza del personale tecnico amministrativo La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore. In essa sono rappresentate in modo paritetico tutte le categorie dei docenti ed il personale tecnico-amministrativo; partecipa inoltre alla Giunta il Segretario amministrativo. La Giunta del Dipartimento, su parere del Consiglio, affida ai professori di ruolo gli insegnamenti nel corso di dottorato di ricerca, valutando le richieste dei professori, restando fermo che, a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale per l'affidamento dell'insegnamento il professore ordinario sul professore associato. La Giunta è composta, oltre dal Direttore che la presiede, da un professore di prima fascia, uno di seconda fascia, da un ricercatore e dal rappresentante del personale tecnico amministrativo. Ad essa partecipa, con voto consultivo, il Segretario Amministrativo. 2 - Insediamento e durata L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti, ciascuna delle quali dovrà votare secondo le modalità previste dall'articolo 34 dello Statuto di Ateneo, commi 2 e 3. I membri della Giunta del Dipartimento durano in carica 4 anni accademici e possono essere riconfermati. Le elezioni sono convocate non oltre il 30 novembre dell'anno accademico Su delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere nominate dalla Giunta Commissioni istruttorie per l'esame di problemi particolari, anche con la partecipazione di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento . L'ordine del giorno delle riunioni della Giunta deve essere affisso all'albo del Dipartimento almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo. I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio di Dipartimento. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. . Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta. 3 - Funzioni attribuite dallo Statuto La Giunta, su delega del Consiglio di Dipartimento, ha il potere di deliberare su argomenti specifici. 4 - altre funzioni La Giunta cura il funzionamento del Dipartimento nei suoi vari aspetti amministrativi, organizzativi, scientifici e didattici.
In particolare
istruisce le varie questioni da portare all'attenzione
del Consiglio di Dipartimento. A tal fine il Direttore
può dare incarico ad uno o più membri della Giunta
medesima di occuparsi in modo temporaneo o continuativo
a seconda dei casi di problemi che richiedano una
specifica attenzione o competenza. ARTICOLO 11 - Segretario Amministrativo II Segretario Amministrativo collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura e coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Direttore, dei conseguenti atti. È competenza del Segretario Amministrativo: - la predisposizione tecnica del Bilancio Preventivo e Consuntivo nonché della Situazione Patrimoniale; - il coordinamento del personale amministrativo assegnato al Dipartimento. In tali ambiti assegna gli incarichi, di concerto con il Direttore del Dipartimento.
In caso di
assenza prolungata o di impedimento il Segretario
Amministrativo può delegare le proprie funzioni di
concerto con il Direttore del Dipartimento. ARTICOLO 12 - Commissioni elettorali Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, della Giunta, dei rappresentanti del personale non docente e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca sono svolte da una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti tra i membri del consiglio di dipartimento dal personale docente e non docente del Dipartimento nel corso di una riunione convocata dal Direttore oppure dal professore con maggiore anzianità di ruolo. Durante detta riunione possono anche essere presentate candidature e fissate le scadenze elettorali.
Le designazioni
elettive avvengono a scrutinio segreto secondo le
modalità previste dall'articolo 34 dello Statuto di
Ateneo ARTICOLO 13 - Approvazione e modifiche .del Regolamento di Dipartimento II Regolamento del Dipartimento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei membri e nel rispetto delle norme quadro contenute nel Regolamento Generale d'Ateneo
Ogni modifica
del presente Regolamento segue le norme e le procedure
previste per la sua
adozione ARTICOLO 14 - Entrata in vigore Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione, a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso.
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