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Direttore
(Statuto dell'Università degli Studi Roma Tre)
1. Il Direttore rappresenta il dipartimento e presiede il Consiglio e la Giunta.
Il Direttore cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di dipartimento, tiene i
rapporti con gli organi accademici e vigila sull’osservanza, nell’ambito del
dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.
2. Il Direttore viene eletto fra i professori di ruolo a tempo pieno ed è nominato
con decreto del Rettore.
Il Direttore dura in carica quattro anni.
La funzione di Direttore non può essere svolta, di norma, per più di due
mandati consecutivi. L’elezione per ulteriori mandati consecutivi oltre la norma
può avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 4 lettera b).
4. Il Direttore è eletto dal Consiglio di dipartimento a scrutinio segreto, secondo
le seguenti modalità.
a) In presenza di candidati che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
- Il Direttore è eletto nella prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto, nella seconda o terza votazione a maggioranza assoluta dei
votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e,
a parità di voti, il più anziano in ruolo.
b) In presenza di un candidato che abbia già svolto due o più mandati
consecutivi.
- Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto. In caso di non avvenuta elezione, il candidato che abbia già
svolto due o più mandati consecutivi se non ha conseguito il voto di almeno un
terzo degli aventi diritto al voto non può proseguire nell’iter elettorale.
- Nel caso di mancata elezione nella prima votazione, la seconda votazione
deve avvenire dopo 30 giorni; durante questo intervallo possono essere
presentate ulteriori candidature.
- Nella seconda e terza votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta
dei votanti.
- In caso di mancata elezione si procede con il metodo del ballottaggio fra i due
candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Nel ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e,
a parità di voti, il più anziano in ruolo.
5. Le procedure dello svolgimento delle elezioni del Direttore sono disciplinate
in apposito regolamento elettorale, nel rispetto di quanto stabilito dall’Art. 23
comma 4 e dall’Art. 34.
6. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo il Direttore è coadiuvato
dal Segretario Amministrativo del dipartimento.
Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del
dipartimento che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di cessazione,
assenza o impedimento temporaneo o delega.
Ove il Direttore non provveda la funzione vicaria è assunta dal decano.
7. Al Direttore può essere assegnata una indennità di funzione nella misura
fissata dal Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di dipartimento programma e gestisce le attività del dipartimento.
Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori
afferenti al dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnicoamministrativo
e bibliotecario, da una rappresentanza degli studenti iscritti ai
corsi di dottorato e dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo.
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