Dipartimento di Italianistica
Università degli Studi Roma Tre
Il Regolamento del Dipartimento disciplina il funzionamento degli Organi del Dipartimento, le loro
competenze e procedure, nel rispetto delle norme statuarie e del Regolamento Generale di Ateneo.
Il Dipartimento di Italianistica è stato istituito con Decreto Rettorale n. 737 del 31.10.1995
(modificato dai DD.RR. n. 771 del 21.11.1995 e n. 65 del 24.01.1996). Le sue finalità sono quelle di
organizzare e gestire le attività scientifiche di ricerca e di supporto all’attività didattica
nei settori di competenza, nel rispetto dell’autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo
diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche
dell’Università.
I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono quelli previsti dal Decreto di
istituzione e dai DD.RR. di integrazione […].
Afferiscono al Dipartimento i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e
gli assistenti del ruolo ad esaurimento impegnati nei settori scientifico-disciplinari di competenza e nei relativi
insegnamenti connessi alla finalità del Dipartimento e che abbiano esercitato la corrispondente opzione,
secondo quando disposto nell’Art. 14 del Regolamento Generale di Ateneo, cap. 4 e successivi. […]
Sono Organi del Dipartimento il Consiglio, Il Direttore e la Giunta.
Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di prima e seconda fascia di ruolo e fuori
ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza
del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, da una rappresentanza dei laureati iscritti ai Dottorati
di ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca in
qualità di titolari di borse post-dottorato o di assegni di ricerca. Partecipa al Consiglio di Dipartimento,
con funzioni di Segretario verbalizzante e con voto consultivo, il Segretario Amministrativo.
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario sono eletti tra il personale in servizio
presso il Dipartimento (uno ogni tre o meno di tre per ciascuna area funzionale).
Per la rappresentanza dei laureati iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o titolari di borse post-dottorato
o di assegni di ricerca sono eletti due rappresentanti.
Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario e dei dottorandi, titolari di
borse post-dottorato o di assegni di ricerca sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione scritta a
tutti gli aventi diritto nei due mesi precedenti la scadenza. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono
valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto. Il Seggio elettorale ha sede nel Dipartimento
ed è composto da 3 membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti tra il
personale del Dipartimento, docenti o personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, e tra i dottorandi o
titolari di borse post-dottorato o di assegni di ricerca che rinuncino espressamente alla candidatura. Gli elenchi
degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono rispettivamente certificati dalla Divisione del Personale
e dalla Divisione AA.GG. Il Segretario Amministrativo gode unicamente dell’elettorato attivo. Alla chiusura delle
operazioni di voto, il Seggio redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti,
il numero delle preferenze espresse e il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in
servizio nel caso del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario; gli iscritti da minor tempo ai corsi di
dottorato di ricerca o titolari da minor tempo di borse post-dottorato o di assegni di ricerca per questa seconda
categoria. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.
I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario durano in carica 4 anni; i rappresentanti
dei dottorandi e titolari di borse post-dottorato e assegni di ricerca durano in carica 2 anni. Nel caso che uno
dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario o dei dottorandi e titolari di borse
post-dottorato si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro
mesi, il Direttore indice entro trenta giorni l’elezione suppletiva di un nuovo rappresentante, che resterà
in carica per il periodo rimanente.
Il Dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal
Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
In particolare il Dipartimento:
a) fornisce supporto all’attività didattica di concerto con i Corsi di Studio e i Collegi didattici e
collabora ad essa con le proprie risorse e competenze;
b) formula proposte al Senato Accademico per l’attivazione di Corsi di Dottorato di Ricerca ed è responsabile
delle relative attività formative;
c) formula proposte al Senato Accademico in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di
posti di professore di ruolo e ricercatore;
d) predispone annualmente programmi e progetti di sviluppo della ricerca e di supporto alla didattica da inviare
al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, con le relative richieste di personale
tecnico-amministrativo e bibliotecario, risorse finanziarie e spazi necessari per il raggiungimento degli
obiettivi;
e) formula proposte alle Facoltà in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alla destinazione e
modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore;
f) dà parere in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà,
limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;
g) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell’assegnazione, per quanto di propria competenza, del
personale tecnico-amministrativo e bibliotecario per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento
della ricerca svolta nell’ambito dipartimentale;
h) esprime, su richiesta dei Corsi di Studio o Collegi Didattici interessati, pareri per il conferimento di
supplenze e affidamenti;
i) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni,
anche privati in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alle richieste di posti di professore di ruolo
e di ricercatore.
Il Dipartimento inoltre:
j) propone l’attivazione di Corsi di Perfezionamento e Master di I e II livello;
k) fornisce docenti, competenze e strutture ai Corsi di Perfezionamento, alle Scuole di Specializzazione e a fini
speciali, ai Master, ai Corsi di Dottorato di Ricerca di qualsiasi Facoltà o Dipartimento dell’Ateneo i cui
Statuti prevedano corsi di discipline di sua competenza o affini;
l) promuove e attiva collaborazioni con altre Università e con istituzioni scientifiche sia nazionali che
internazionali, anche con l’attivazione e/o la stipula di consorzi, contratti e/o convenzioni;
m) organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe
strutture in Italia e all’estero;
n) provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;
o) coordina l’utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici di cui dispone , fornisce supporto per lo
svolgimento delle tesi di laurea di I e II livello e di tesi di dottorato e per l’espletamento di eventuali periodi
di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti al Dipartimento;
p) in vista della trasmissione agli organi di governo, dell’Ateneo, approva le proposte di istituzione e di rinnovo
dei Corsi di Dottorato di ricerca;
q) approva le relazioni triennali sull’attività scientifica dei professori di prima e di seconda fascia, dei
ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento;
r) esprime pareri sulle richieste di nuove afferente;
s) approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo e entro il 31 marzo il conto consuntivo insieme alle
rispettive relazioni; approva inoltre le eventuali variazioni di bilancio.
Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno cinque volte durante l’anno accademico,
secondo un calendario definito dal Direttore e ratificato dal Consiglio di Dipartimento all’inizio dell’anno
accademico stesso.
Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Direttore su propria iniziativa, con almeno 5 giorni di
preavviso o, entro 20 giorni dalla richiesta, su domanda di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio; in caso di
convocazione urgente, il termine delle sedute convocate dal Direttore può essere ridotto a 2 giorni.
L’Ordine del giorno è stabilito dal Direttore, affisso all’albo e comunicato ai membri almeno 5 giorni
prima della seduta (2 in caso di convocazione urgente). La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del
giorno è messa a disposizione dei membri del Consiglio presso la Segreteria del Dipartimento almeno 3
giorni prima della seduta. Qualora 1/10 dei componenti del Consiglio richieda l’iscrizione di un argomento
all’ordine del giorno, il Direttore lo iscrive alla prima seduta utile.
Il Consiglio viene convocato nella totalità delle sue componenti.
La validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento è disciplinata
dall’art. 36, commi 1 e 2, dello Statuto di Ateneo.
Il numero dei presenti – a prescindere dalle giustificazioni pervenute – non dovrà in ogni caso essere
inferiore a 1/3 dei componenti.
Il Consiglio può decidere, per singoli punti dell’ordine del giorno, di limitare il numero degli
interventi e/o di porre un limite temporale alla durata di ciascun intervento in modo da poter chiudere la
discussione in tempi ragionevoli.
I verbali delle sedute, letti e approvati seduta stante o nella seduta immediatamente successiva, sono custoditi
presso la Segreteria del Dipartimento e sono pubblici ai sensi delle norme vigenti.
Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:
- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo
e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di
ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
- per le delibere che riguardano i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, hanno diritto di
voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del
ruolo ad esaurimento.
Coloro che non hanno diritto di voto sulle questioni all’ordine del giorno non vengono computati ai fini della
determinazione del numero legale.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che non sia
prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei
rispettivi deliberati.
Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull’osservanza delle
leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo nell’ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi
accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto (in particolare
art. 23, comma 2) e dai Regolamenti.
Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a
tempo pieno, a maggioranza assoluta dagli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa
(metà più uno) dei votanti nelle votazioni successive.
Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore sono svolte da una
Commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario,
scelti tra i membri del Consiglio.
Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano dei professori ordinari di ruolo nei sei mesi precedenti la
scadenza del mandato.
Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni accademici. Il Direttore
può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce
in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo per periodi inferiori a quattro mesi
consecutivi o delega. Ove il Direttore non provveda alla nomina del vicario, la funzione vicaria è
assunta dal Decano.
Qualora l’assenza o l’impedimento temporaneo si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il Direttore e il
Vicario decadono e le funzioni di Direttore vengono assunte temporaneamente dal Decano, che dura in carica
il tempo necessario per indire nuove elezioni.
La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi; un’ulteriore
elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale
del mandato.
La Giunta è l’organo esecutivo che coadiuva il Direttore, che la presiede, nell’esercizio delle
sue funzioni. Essa è composta da 2 professori di prima fascia, 2 professori di seconda fascia, 2
ricercatori o assistenti del ruolo ad esaurimento, 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo e
bibliotecario, oltre che dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. Il vicario, qualora non faccia parte
della Giunta, partecipa alle riunioni della Giunta, con voto consultivo.
La Giunta viene eletta, a scrutinio segreto, nell’ambito delle singole componenti, con elezioni convocate dal
Direttore entro un mese dalla sua elezione e dura in carica fino alla successiva elezione del Direttore.
Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito
per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un’elezione suppletiva entro trenta giorni. Il
mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.
Le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione della Giunta sono svolte da una
commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario, scelti
tra i membri del Consiglio.
La Giunta ha poteri esclusivamente esecutivi delle delibere del Consiglio di Dipartimento, ovvero è
chiamata a decidere sui singoli temi ad essa esplicitamente demandati dal Consiglio.
La Giunta delibera sugli atti di competenza con la metà più uno dei presenti. In caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Per specifiche questioni, su decisione della stessa Giunta, possono essere chiamati a partecipare ai lavori
della Giunta, senza diritto di voto, singoli docenti o rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari
di borse di post-dottorato o di assegni di ricerca.
La Giunta si riunisce in via ordinaria prima delle riunioni del Consiglio di Dipartimento.
Il Segretario Amministrativo di Dipartimento coadiuva (ai sensi dell’art.23, comma 2 dello Statuto) il
Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo.
Ha funzioni di Segretario verbalizzante nel Consiglio di Dipartimento, al quale partecipa con voto consultivo;
partecipa altresì, come Segretario verbalizzante e con voto deliberativo, ai lavori della Giunta di
Dipartimento.
È in particolare competenza del Segretario Amministrativo:
- predisporre le scritture contabili necessarie per la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- coordinare il personale assegnato al Dipartimento, di concerto con il Direttore di Dipartimento.
Per l’approvazione del Regolamento del Dipartimento si osserva il dettato statuario ex art.31 comma 4 e art.
32. Prima dell’emanazione, il Regolamento è trasmesso al S.A. che, dopo aver acquisito il parere del
Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, esercita il controllo relativo di legittimità
e di merito, controllo che viene svolto nella forma di richiesta motivata di riesame . In assenza di rilievi
entro 60 giorni dalla trasmissione, il presente Regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore
entro 15 giorni dal Decreto Rettorale di emanazione.
Proposte di modifica al Regolamento di Dipartimento andranno discusse, poste in votazione e approvate a
maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento e inviate all’esame degli Organi Collegiali di Governo
dell’Ateneo per la relativa approvazione con procedura di cui al precedente art.12.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto, del Regolamento Generale di
Ateneo e del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo.
Ultimo aggiornamento: 07 / 09 / 07 - 11:39:56