Statuto


Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "Associazione per studi e ricerche Manlio Rossi-Doria"
(d'ora in poi indicata come "Associazione").

L'Associazione ha sede in Roma.

Articolo 2 - Scopo

Scopo dell'Associazione è quello di promuovere attività scientifiche e culturali volte alla realizzazione e diffusione di
studi, ricerche, formazione e divulgazione nel campo dell' economia e della politica economica, con particolare
riferimento all'agricoltura all'ambiente, al territorio ed allo sviluppo.

Per realizzare tale attività, particolare attenzione verrà rivolta sia all'approccio interdisciplinare ed ai legami tra
economia generale ed economia agraria, tra economia e storia, tra economia e scienze sociali, tra economia e politica -
sia alla dimensione analitica di lungo periodo per la lettura delle grandi trasformazioni in corso nell'economia e nella
società.

Sul piano applicativo, anche attraverso la realizzazione di un laboratorio di discussione sulle politiche (agrarie,
ambientali, di sviluppo rurale), specifica enfasi verrà rivolta ai problemi della agricoltura e del Mezzogiorno, nel quadro
dell'Unione Europea e della crescente internazionalizzazione dell'economia e della politica economica.

Articolo 3 - Attività dell'Associazione

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione:

-Organizza convegni e seminari di studio;

-Promuove la formazione di giovani ricercatori e tal fine realizza attività didattiche, anche in collaborazione con istituti
di ricerca e di formazione nazionali ed estere;

-Promuove rapporti di collaborazione e ricerca con le università, il CNR, istituti di ricerca pubblici e privati,
organizzazioni e società scientifiche affini italiane ed estere;

-Svolge attività editoriali attraverso pubblicazioni di volumi e collane e/o il sostegno a riviste scientifiche;

-Svolge qualsiasi altra iniziativa che consenta il miglior proseguimento dei fini sociali.

L'Associazione, pur escludendo le attività con finalità di lucro, può predisporre nel quadro degli scopi statuari, servizi
remunerabili a favore di soggetti pubblici e privati. Può in particolare, svolgere ricerche e studi, organizzare dibattiti e
convegni, realizzare pubblicazioni, svolgere attività di formazione, fornire consulenze e pareri. Può assumere, inoltre,
l'inventariazione, la cura e la gestione, oltre che la proprietà, di patrimoni culturali quali biblioteche, musei e archivi.

L’Associazione non potrà in nessun caso distribuire neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che le destinazioni non siamo imposte dalla legge.

Articolo 4 - soci

I soci dell' Associazione sono:

a) Soci fondatori;

b) Soci ordinari;

c) Soci sostenitori;

d) soci onorari

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e coloro che hanno partecipato alla prima
Assemblea, nonché coloro che vengono cooptati in tale ruolo dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci ordinari persone fisiche e giuridiche, associazioni, società ed enti interessati ai fini statuari.

Possono essere soci sostenitori i soggetti di cui al comma precedente che intendono contribuire, finanziariamente o con
prestazione d'opera, oltre alle quote associative, alle attività della Associazione secondo apposito regolamento.

Possono essere soci onorari coloro che, in ragione della loro particolare competenza o attenzione nei confronti
dell'associazione, possono contribuire a dare lustro e rilevanza culturale all'associazione; la carica di socio onorario è
conferita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea nella prima riunione successiva.

Le quote associative non sono trasmissibili né per atto tra vivi né a causa di morte e non sono rivalutabili.

Chi intende divenire socio deve presentare domanda scritta al consiglio direttivo indicando le generalità e residenza, la
categoria di socio nella quale intende entrare, le eventuali competenze specifiche nel campo di attività della
associazione e altre informazioni necessarie per valutare l'esistenza dei requisiti per assumere la qualifica di socio;
l'ammissione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata ed ha effetto dal momento del versamento, da
parte del nuovo socio, della quota associativa.

L'ingresso del nuovo socio verrà fatto constare da annotazione delle sue generalità nel libro degli associati, tenuto dal
Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, quale stabilita dal Consiglio Direttivo, sulla base delle
esigenze patrimoniali dell'associazione.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Le quote versate non sono trasferibili e non sono ripetibili o rimborsabili per alcun motivo, nè per scioglimento del
rapporto associativo, nè per scioglimento dell'associazione.

Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto nelle assemblee; ogni socio ha diritto ad un voto.

Essi sono tenuti al rispetto e all'osservanza dello statuto ed al mantenimento di un comportamento di correttezza
verso gli altri aderenti e nei rapporti con l'esterno.

La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.

E' garantita l'uniformità e l'effettività del rapporto associativo e delle modalità associative.

L'esclusione del socio è deliberata dal consiglio direttivo per gravi inadempienze al presente statuto o all’eventuale
regolamento interno ed alle delibere degli organi associativi.

Ciascun socio può recedere dall'associazione in qualunque momento; il socio che intenda recedere deve comunicarlo
per iscritto al Consiglio Direttivo ed il recesso ha effetto immediato.

Il socio receduto, escluso o che comunque abbia cessato di far parte dell'associazione non può ripetere i contributi
versati nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 5 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

a)L'Assemblea dei soci;

b) Il Presidente;

c) Il consiglio Direttivo

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Gli organi collegiali dell'Associazione deliberano con la maggioranza semplice salvo le maggioranze qualificate previste
dallo Statuto.

Articolo 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari. I soci possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea se in regola con le quote sociali.

Spetta all' Assemblea deliberare su:

-Il programma generale di attività dell'Associazione;

-l’approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;

-l’approvazione dell’eventuale Regolamento interno dell'Associazione;

-La nomina del presidente e degli altri membri del Consiglio direttivo;

-La nomina del Collegio dei Revisori;

-La ratifica dei nuovi soci onorari ammessi dal Consiglio Direttivo

-Le modifiche statuarie secondo quanto disposto dall'art. 15;

-L'acquisto, vendita o permuta di beni immobili destinati ad uso di sede sociale o di attività dell'Associazione;

-Lo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

Le convocazioni sono fatte dal presidente con avviso contenente il giorno e l'ora della convocazione e l'elenco delle
materie da trattare; tale avviso sarà affisso presso la sede sociale almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza; il
Consiglio Direttivo potrà prevedere, in aggiunta a quanto sopra, altri mezzi di comunicazione della convocazione
stessa.

Articolo 7 - L'assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei
bilanci.

L’assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta motivata delConsiglio Direttivo o di un terzo dei soci, o
qualora sia necessario integrare la composizione del consiglio direttivo nell’ipotesi di cessazione della maggioranza dei
componenti. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando è presente la metà
più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo le deliberazioni per le quali
lo Statuto richiede specifiche maggioranze. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua
assenza o impedimento, dal consigliere anziano. Il Presidente designa il Segretario dell'Assemblea, il quale redige il
verbale della riunione che sarà sottoscritto da entrambi. I soci possono delegare la loro presenza in Assemblea ad un
altro socio. Ciascun socio non può avere più di tre deleghe. Le deleghe possono essere conferite anche a membri del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea può essere tenuta anche mediante audio-video conferenza o mediante la sola audio conferenza a
condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente, dal Segretario e dagli altri
partecipanti e che sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno nonché visionare e trasmettere documenti e che di tutto quanto sopra venga dato
atto nel relativo verbale. Verificandosi tali requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che
presiede l’Assemblea e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali
sul relativo libro

I verbali delle assemblee dovranno essere trascritti, a cura del segretario, su apposito libro del quale i soci, a loro
spese, potranno richiedere copie ed estratti.

Articolo 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dall'Assemblea con le seguenti modalità:
ciascun socio, nell’unica scheda, esprime una preferenza per il presidente e quattro preferenze per i consiglieri. Sarà
eletto Presidente colui che abbia riportato il maggior numero di voti tra i candidati alla carica di presidente e consiglieri
i quattro soggetti che abbiano riportato il maggior numero di voti tra i canditati alla carica di consigliere. In caso di
parità si procederà a ballottaggio.

Le votazioni sono a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Articolo 9 - Attività del Consiglio Direttivo

Il consiglio Direttivo svolge la sua attività nel rispetto dei programmi approvati dall'Assemblea. In particolare:

. propone al presidente la convocazione dell'Assemblea dei soci e la fissazione dell'ordine del giorno;

. nomina, tra i consiglieri, il Direttore dell'Associazione;

. nomina il Direttore (o i Direttori) di QA-Rivista dell’Associazione Rossi-Doria

. delibera sull’ammissione ed esclusione dei soci;

. attua le deliberazioni dell'Assemblea;

. predispone il bilancio preventivo e consuntivo e il programma generale delle attività da sottoporre all’assemblea per
l’approvazione;

. delibera sulle quote associative, nonché sui contributi dei soci sostenitori;

. delibera sul personale, stabilisce le qualifiche ed i trattamenti economici;

-delibera sull'accettazione di donazioni, lasciti e depositi;

-propone all’assemblea l'adesione ad altri organismi aventi finalità analoghe o complementari a quelle dell'
Associazione;

-delibera su ogni atto, anche di straordinaria amministrazione, non specificatamente riservato all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, oppure ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o
gliene sia fatta richiesta scritta e motivata, da almeno tre membri del Consiglio stesso. Per la validità delle
deliberazioni deve essere presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. Il Presidente: Convoca l’assemblea ed il Consiglio Direttivo,
anche su proposta del Direttore, fissandone l'ordine del giorno. Adempie ad ogni altra funzione demandatagli dal
Consiglio Direttivo.

Il Presidente nonché il direttore hanno, disgiuntamente tra loro, la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai
terzi ed in giudizio; essi possono rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti.
In caso di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

Articolo 11 - Direttore

Il Direttore dell'Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Direttore promuove l'attuazione
delle deliberazioni del Consiglio e dell' Assemblea e sovraintende al complesso delle attività dell' istituto.

Articolo 12 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Essi durano
in carica tre anni. Al Collegio dei Revisori dei Conti compete la vigilanza sull'osservanza della legge e sulle regolarità
dei bilanci e della loro gestione. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Collegio stesso.

Articolo 13 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è alimentato dalle quote associative, da eventuali contributi da parte di Fondazioni, Enti
Pubblici e Privati, Società, Istituti e Persone fisiche, nonché da altre eventuali entrate e da tutti i beni mobili ed
immobili pervenuti all'Associazione in modo legittimo.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo viene approvato dall'assemblea
ordinaria ed obbligatoria dei soci, entro il mese di aprile. Nello stesso termine vanno altresì approvati il bilancio
preventivo ed il programma generale annuale.

Articolo 15 - Modifiche allo Statuto

Le modifiche statuarie sono approvate a maggioranza assoluta dei soci, sentito il parere dei soci fondatori.
La modifica dei precedenti articoli 1,2 e 3, nonché del presente comma e lo scioglimento dell’associazione devono
essere deliberati dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Articolo 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dalla Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal
precedente articolo 15 secondo comma.

In tale eventualità il patrimonio sociale viene devoluto ad istituzioni universitarie o di ricerca o ad altre associazioni
aventi scopi analoghi, individuate dall'Assemblea stessa, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 - Rinvio al Codice Civile

Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, valgono le regole del Codice Civile.